LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 18
 (Modifiche alla legge regionale 13/2000 e alla legge regionale 31/1996 concernente il personale dell'Ente Tutela Pesca)
1.
All'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
<<16 bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.>>.

2. L'articolo 53 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è abrogato.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 16 bis, della legge regionale 13/2000, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.1235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.