LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 14
 (Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche)
1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), già convenzionati con la Regione, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nei procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi del decreto legislativo 102/2004, relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all'accertamento definitivo dei danni conseguenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.
4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano l'entità percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.
5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3.
6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento finanziario.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 9/2008