Art. 6 bis
(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)
1.
L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:
b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2008
3Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera h), L. R. 14/2012
4Comma 1 bis abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012