LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/2005
Materia:
210.05 - Flora
450.03 - Fauna

Art. 5
 (Deroghe)
1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:
a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1).
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell' articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.
7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1.
7 quater. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d), al fine di migliorare la funzione ecologica dei prati stabili naturali e sostenere le reti di impollinazione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nell'ambito della realizzazione di progetti di ripristino ambientale che abbiano acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette o di progetti Life, la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali può realizzare o autorizzare la messa a dimora di siepi arbustive autoctone di modesta entità, a basso portamento, localizzate al margine degli appezzamenti, e che non determinino una riduzione significativa della superficie prativa.
7 quinquies. Per le finalità di cui al comma 7 quater il richiedente, a corredo della richiesta di autorizzazione, presenta, al servizio competente in materia di ambienti naturali, il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili naturali interessati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera e), L. R. 14/2012
2Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 7 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 7 quater aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022
5Comma 7 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022