LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/2005
Materia:
210.05 - Flora
450.03 - Fauna

Art. 2
 (Definizione di prati stabili naturali)
1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;
c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c)   ( ABROGATA )
d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
2Comma 3 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
3Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 14/2012
4Con DGR 2162/2012 è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 13, c. 13, L.R. 14/2012.