LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 19
 (Norme finali)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a) costituiscono titoli valutabili:
1) anzianità effettiva di ruolo in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 9);
2) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, qualora non siano già previsti dal bando quali requisiti per l'accesso al profilo professionale messo a concorso (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5);
3) esercizio di funzioni dirigenziali, effettivamente retribuite (punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni fino ad un massimo di punti 6);
b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), è calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;
c) per il personale regionale:
1) è prevista, per i dipendenti che abbiano maturato presso la Regione l'anzianità effettiva di ruolo richiesta quale requisito, una riserva di posti pari al 50 per cento, riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei;
2) il diploma di laurea richiesto è quello già previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza anteriore alla legge regionale 20/2002;
d) la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996;
e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d'esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;
f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione;
g) ogni altra disposizione per l'effettuazione del concorso di cui al presente comma è disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.
2. Il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il disposto di cui all'articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 19/2005