CAPO I
Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo economico e sociale del territorio. La Regione favorisce l'adozione da parte delle PMI di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.
2. La Regione promuove la capacita' di innovazione delle PMI, la loro competitivita', la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualita' dei posti di lavoro e la loro stabilita', l'incremento del reddito, le condizioni di sicurezza.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge e delle altre leggi regionali di settore, si intende per:
a) crescita dimensionale per via interna: sviluppo di capacita' produttive e di competenze di un'impresa, facendo leva su risorse umane, tecnologiche, finanziarie, manageriali interne alla stessa impresa; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, le fusioni in senso proprio, le fusioni per incorporazione, l'acquisizione dell'intero capitale di rischio di un'impresa, l'acquisizione del capitale di controllo di un'impresa, l'acquisto di strutture produttive sufficientemente autonome dal punto di vista operativo ovvero rami di azienda;
b) crescita dimensionale per via esterna: sviluppo di tipo autonomo e interamente governato dall'impresa, cioe' impiegando risorse finanziarie proprie o di credito per acquisire capacita', competenze, managerialita', assets e tecnologie gia' formate e operanti all'esterno dell'impresa, o mediante forme di collaborazione e aggregazione con altri soggetti imprenditoriali; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, accordi di tipo equity fra cui, in particolare, joint-venture, partecipazione a cooperative, adesione a consorzi, acquisizioni educative, partecipazione di minoranza in altre imprese, e di tipo non equity fra cui, in particolare, accordi di collaborazione sistematica e plurifunzionale fra imprese, collaborazioni occasionali, franchising, management contract, associazione a catene di marchio;
c) business plan: documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un progetto imprenditoriale. Il business plan si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilita' economica e la sostenibilita' finanziaria;
d) economie di scala tecnologiche: si determinano allorche' il costo medio unitario di produzione in senso stretto diminuisce al crescere delle dimensioni dell'impianto di produzione;
e) economie di scala gestionali: si determinano allorche' il costo medio unitario di produzione totale comprendente tutti i costi di gestione, dall'approvvigionamento, all'amministrazione e controllo, alla ricerca e sviluppo, al marketing, alla distribuzione, diminuisce al crescere delle dimensioni aziendali, grazie all'adozione di soluzioni organizzative e manageriali piu' efficienti che interessano tutte le funzioni aziendali;
f) indice di indipendenza finanziaria: rapporto tra il capitale netto e il totale delle passivita'. Esso rappresenta il grado di copertura che il capitale proprio garantisce ai mezzi propri forniti dai finanziatori e conseguentemente il grado di dipendenza dell'impresa dai finanziatori esterni;
g) processi di internazionalizzazione: azioni che permettono all'impresa di interfacciarsi con i mercati esteri, sia attraverso i tradizionali meccanismi di mercato (esportazioni o importazioni), sia attraverso forme piu' strutturate dal punto di vista relazionale (joint venture, accordi di trasferimento di tecnologie e know-how, accordi di subfornitura a lungo termine, accordi commerciali e di licenza del marchio), sia attraverso investimenti diretti all'estero (acquisizione di imprese straniere, apertura di filiali e siti produttivi all'estero);
h) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi: azioni strategiche che un'impresa intraprende quando le condizioni interne ed esterne non consentono la crescita, ma allo stesso tempo non richiedono necessariamente l'abbandono o il ridimensionamento dell'attivita'. L'impresa continua ad operare nella medesima combinazione di prodotto - mercato attuando un piano di razionalizzazione dei costi in tutte le aree e funzioni aziendali, che porta ad aumentare efficienza e produttivita' e a migliorare in modo sensibile e permanente il rapporto ricavi - costi e il cash flow;
i) spin off: iniziativa imprenditoriale che viene attivata da uno o piu' membri di un'impresa, o comunque di una istituzione anche di ricerca, per sviluppare in modo indipendente alcuni progetti imprenditoriali, gia' avviati nell'ambito della cosiddetta impresa madre e tendenzialmente caratterizzati da significativa innovativita' ed elevata incertezza e complessita'. Ai fini della presente legge il progetto di spin off deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attivita';
j) staff ratio: rapporto tra il numero di risorse umane con qualifica di dirigenti, quadri e impiegati e il totale dell'organico di un'impresa. L'indice rappresenta un'approssimazione del patrimonio di conoscenze e di intelligenze manageriali/gestionali presente presso l'impresa;
k) start up: iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Ai fini della presente legge il progetto di start up deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attivita';
l) manager a tempo: soggetto dotato di idonee capacita' manageriali e progettuali. Si inserisce in un'impresa per un periodo di tempo limitato con l'obiettivo di gestire uno specifico processo di sviluppo competitivo, operando, anche a livello di direzione generale e assumendo la responsabilita' dei risultati contrattualmente definiti;
m)
meccanismi di trasferimento tecnologico: regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalita' attraverso le quali tali meccanismi si attivano:
1) trasferimento per diffusione: formazione di personale qualificato, pubblicazioni scientifiche ed eventi convegnistici e fieristici;
2) trasferimento per mobilita': stage, mobilita' di ricercatori e risorse umane altamente qualificate, collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell' impresa e mondo della ricerca;
3) trasferimento per valorizzazione: creazione di imprese spin off della ricerca, brevettazione e licenze.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 3
(Oggetto)
1.
La Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI finalizzati:
a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;
c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonche' a processi di diversificazione di attivita' da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attivita' ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Universita', Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;
e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuita' e sviluppo aziendale;
g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;
h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurne l'impatto ambientale;
j) alla valorizzazione della responsabilita' sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi;
l)
a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
1) sistemi di qualita' ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attivita' aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
2) sistemi integrati sicurezza-qualita'-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attivita', razionalita' gestionale e rispetto dell'ambiente.
2.
Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo sono individuati:
a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi indicati al comma 1;
b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o piu' degli obiettivi indicati al comma 1;
c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Universita' o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi indicati al comma 1;
d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Universita', Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi indicati al comma 1;
e) nel ricorso cumulativo a piu' misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2Integrata la disciplina da art. 14, comma 5, L. R. 11/2009
3Integrata la disciplina da art. 14, comma 4, L. R. 11/2009
Art. 4
(Incentivi)
1. La Regione tramite il Fondo di cui all'articolo 7, con procedimento valutativo, concede incentivi che favoriscano il ricorso delle PMI agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'entita' degli incentivi concessi a ciascuna PMI non puo' eccedere i limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
3. Nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente capo non esclude l'applicazione dell'
articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche.
4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia SpA e' autorizzata a costituire, anche attraverso societa' controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e controgaranzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.
Note:
1Sostituite parole al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 27/2005
2Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 5
(Soggetti beneficiari)
1. Beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo sono le PMI, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unita' operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dalla normativa comunitaria.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 6
(Presentazione delle domande)
1. Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalita', i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese.
2.
In particolare, le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:
a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business plan, finalizzato ad uno o piu' degli obiettivi indicati all'articolo 3, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;
b)
le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 3, comma 2, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:
1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;
2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;
3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;
c) la documentazione delle spese preventivate per la stesura del business plan e per il ricorso alle misure di cui all'articolo 3, comma 2;
d) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 7
(Procedimento)
1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7, mediante una commissione composta da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive. La sede della commissione e' presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attivita' di segreteria della commissione.
2. I componenti della commissione devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalita', imparzialita', onorabilita' e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I componenti della commissione devono essere altresi' caratterizzati da una posizione di terzieta' rispetto alle attivita' da valutare. I compensi spettanti ai componenti sono determinati con apposita delibera dalla Giunta regionale.
3. L'istruttoria deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 3, comma 2, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attivita' di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.
4. L'istruttoria avviene sulla base di criteri predeterminati che consentano la comparazione delle diverse domande in ordine alla validita' strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realta' produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.
5. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonche' sulla preesistente situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione di indicatori quantitativi e qualitativi da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 3, comma 1. Viene data priorita' ai progetti che presentino i migliori indicatori.
6.
Gli indicatori di cui al comma 5 che, in via selettiva, devono essere collegati alla specificita' del progetto presentato sono:
a) aumento del fatturato;
b) aumento della base occupazionale o riqualificazione dell'organico (miglioramento dello staff ratio);
c) riqualificazione e reinserimento delle donne nella realta' aziendale dopo l'astensione per maternita' o per motivi di cura familiare;
d) stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato;
e) conseguimento di economie di scala tecnologiche o gestionali;
f) aumento della quota del fatturato relativa all'esportazione;
g) aumento dei livelli di internazionalizzazione dell'intera catena del valore dell'impresa;
h) diversificazione e innovazione nella struttura dell'offerta;
i) razionalizzazione della struttura dei costi;
j) presidio organizzativo e strategico dei mercati finali;
k) miglioramento dell'indice di indipendenza finanziaria;
l) creazione e sviluppo di imprenditoria o occupazione femminile;
m) creazione e sviluppo di imprenditoria giovanile.
7. Il soggetto gestore svolge l'attivita' di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato Fondo.
8. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla
legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
9.
Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:
a) dai conferimenti della Regione;
b) dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;
c) dagli eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi.
10. La Regione stipula una convenzione con il soggetto gestore con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al Fondo.
11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attivita' produttive.
13. L'attivita' istruttoria e valutativa della commissione e' soggetta al controllo del Consiglio regionale e della Commissione competente.
14. Ciascun consigliere regionale ha facolta' di accedere a documenti e verbali relativi all'attivita' di cui al comma 13, ancorche' riferibili all'attivita' del soggetto gestore. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.
15. L'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, e' trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri.
Note:
1Sostituito il comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 7/2008
2Sostituito il comma 2 da art. 32, comma 2, L. R. 7/2008
3Sostituito il comma 7 da art. 32, comma 3, L. R. 7/2008
4Sostituito il comma 10 da art. 32, comma 4, L. R. 7/2008
5Abrogato il comma 12 da art. 32, comma 5, L. R. 7/2008
6Sostituito il comma 14 da art. 32, comma 6, L. R. 7/2008
7Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 32, comma 10, L. R. 7/2008
8Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 8
(Erogazione dell'incentivo, verifica degli obiettivi raggiunti, variazione del business plan, revoca degli incentivi)
1.
La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, stabilisce anche:
a) le modalita' di concessione e di erogazione dell'incentivo;
b) le modalita' di verifica degli obiettivi raggiunti dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, anche prevedendo la presentazione di appropriata documentazione;
c) la disciplina delle eventuali variazioni da parte delle PMI beneficiarie del business plan presentato o delle misure di cui all'articolo 3, comma 2;
d) la disciplina e le modalita' di revoca, anche parziale, dell'incentivo.
1 bis. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche a fronte di garanzie reali o personali.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2Aggiunto il comma 1 bis da art. 3, comma 77, L. R. 17/2008
Art. 9
(Disciplina dei controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)
1.
Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:
a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
c) le variazioni nella quantita' o qualita' dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.
2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.
3. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.
4. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 7, comma 4, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati con le modalita' previste dall'
articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della
legge regionale 7/2000 e successive modifiche.
Note:
1Sostituito il comma 1 da art. 32, comma 7, L. R. 7/2008
2Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 10
(Creazione di una banca dati)
1. Il soggetto gestore, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7, comma 10, e' tenuto a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.
2. Nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali e maggiormente rappresentative a livello regionale possono avere accesso alla banca dati di cui al comma 1, previa stipula di apposita convenzione con la Regione.
Note:
1Sostituito il comma 1 da art. 32, comma 8, L. R. 7/2008
2Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 11
(Tirocinio formativo)
1. Al fine di favorire la formazione di capacita' manageriali all'interno delle PMI, la Regione incentiva progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nella PMI.
2. Un regolamento individua i contenuti essenziali dei progetti di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla loro realizzazione, i potenziali destinatari delle iniziative di tirocinio, le modalita' di accesso agli incentivi e l'ammontare degli stessi.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 12
(Clausola valutativa)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validita' strategica, finanziaria ed economica e per la capacita' di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli Venezia Giulia, cosi' come definito dall'articolo 1, comma 2.
3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, cosi' come definiti dall'articolo 3.
4. La valutazione annuale e' presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
Art. 12 bis
(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficolta' di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilita' e tempestivita' anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.
1 bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali puo' darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attivita' economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'
articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'
articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regolamentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al fine della rimodulazione degli stessi in relazione a diverse fattispecie, e gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 95 e 96 della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), al fine dell'estensione degli stessi alle operazioni di credito a breve termine.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita' separata, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale.
4. La vigilanza sulla gestione del Fondo e' esercitata dalla Direzione centrale attivita' produttive.
5. Le cogaranzie e garanzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine, nonche' per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
7. Le cogaranzie e garanzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fideiussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi.
8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attivita' produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.
9.
Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie e garanzie di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;
c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie e garanzie.
10. Con decreto del Direttore centrale attivita' produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalita' operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.
11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attivita' di cui al comma 6, e' autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, e' autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.
13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalita' previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.
14. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 3 e' determinata in 10 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, e' autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessita' e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della
legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla
legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008
2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2009
3Aggiunto il comma 1 bis da art. 14, comma 6, L. R. 11/2009
4Aggiunte parole al comma 3 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
5Aggiunte parole al comma 5 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
6Aggiunte parole al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
7Aggiunte parole al comma 7 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
8Aggiunte parole alla lettera a ), comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
9Aggiunte parole alla lettera c ), comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
10Aggiunte parole al comma 5 da art. 14, comma 8, L. R. 11/2009
11Aggiunte parole al comma 7 da art. 14, comma 9, L. R. 11/2009
12Aggiunte parole alla lettera b ), comma 9 da art. 14, comma 10, L. R. 11/2009
13Integrata la disciplina da art. 14, comma 48 lettera e ), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina da art. 14, comma 61, L. R. 11/2009
15Integrata la disciplina da art. 15, comma 1 lettera b ), L. R. 11/2009
16Integrata la disciplina da art. 3, comma 37, L. R. 12/2009
17Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
Art. 12 ter
(Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attivita' produttive)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 e' integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese, con priorita' per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresi' crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalita' definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilita' separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
10 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilita' separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'
articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalita' e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
12 bis. I regolamenti regionali di cui ai commi 9 e 12 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, per le imprese operanti nel settore agricolo su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e per le imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive.
13. Per le finalita' di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" e' esercitata dalla Direzione centrale attivita' produttive.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
2Abrogate parole al comma 7 da art. 11, comma 1 lettera b ), L. R. 2/2010
3Abrogate parole al comma 1 da art. 3, comma 45 lettera a ), L. R. 12/2009
4Aggiunto il comma 10 bis da art. 3, comma 45 lettera b ), L. R. 12/2009
5Aggiunto il comma 12 bis da art. 3, comma 45 lettera c ), L. R. 12/2009
6Abrogate parole al comma 1 da art. 11, comma 1 lettera a ), L. R. 2/2010
Art. 12 quater
(Conferma dei contributi)
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purche' il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
2Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 14, comma 13, L. R. 11/2009
3Abrogate parole al comma 1 da art. 3, comma 46, L. R. 12/2009