LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO VI
 Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004
Art. 47
 (Finalità)
1. Con il presente capo la Regione dispone l'adeguamento della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, concernenti le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di organizzazione di fiere e esposizioni.
Art. 48
1.
L'articolo 4 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite dalla Regione.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.
4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.
5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.>>.

Art. 49
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Modalità)
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.>>.

Art. 50
1.
L'articolo 6 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.
2. Il Calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi ed è pubblicizzato mediante strumenti informatici.
3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.>>.

Art. 51
1.
L'articolo 7 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.>>.

Art. 52
 (Abrogazioni)