LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO III
 Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT
Art. 25
 (Estensione delle aree di intervento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT)
1. I Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT hanno facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni geograficamente più vicini per disciplinare l'estensione dei servizi alle imprese localizzate nelle zone industriali identificate negli strumenti urbanistici comunali, sia come zone PIP sia come zone D3.
Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.
Art. 27
 (Esenzioni ICI)
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2006, n. 75, (B.U.R. 15/3/2006, n. 11) l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 28
 (Semplificazione delle procedure)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 29
 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 3/1999)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Promozione della cooperazione tra enti gestori)
1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:
a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;
b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;
c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);
d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;
e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;
f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;
g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;
h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.
4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.
5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.>>.

Art. 30
 (Sostituzione rubrica)
1. La rubrica dell'articolo 15 bis della legge regionale 3/1999 è sostituita dalla seguente: <<(Contributi per investimenti)>>.
Art. 31
1.
L'articolo 17 della legge regionale 3/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.>>.

Art. 32
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui all'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 7, comma 39, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e all'articolo 8, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).