Art. 10
(Sospensione temporanea dell'edificabilita')
1. La Giunta regionale e' autorizzata a sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti che siano stati dichiarati di interesse regionale.
2. La Giunta regionale delibera la dichiarazione di interesse regionale dei progetti d'intesa con i Comuni interessati previo espletamento delle procedure di Agenda 21; la deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse regionale e prevale sulle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale.
4. L'approvazione del progetto definitivo delle opere costituisce accertamento di conformita' urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dei relativi lavori.
Art. 11
(Societa' di Trasformazione Urbana Regionale)
1. La Regione, a seguito di intesa preventiva con i Comuni, e' autorizzata a promuovere e costituire Societa' di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le societa' controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del Comune alla STUR e' condizione affinche' la stessa operi nel Comune medesimo.
2. La STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati e' subordinata all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall'intervento rivestono la qualita' di socio ove conferiscano i relativi beni.
3. Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le societa' controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi.
4. La STUR e' costituita in forma di societa' per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del
codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci.
5. La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.
8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.