LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO I
 DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
 Principi generali, definizioni e ambito di applicazione
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.
3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note:
1Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
5Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2016
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;
c) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;
d) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
f) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A;
f bis) commercio elettronico: operazioni commerciali effettuate mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
g) forme speciali di commercio al dettaglio:
1) la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita a domicilio;
h) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;
i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500;
j) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500;
k) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
l) complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago;
m) outlet: la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati;
n) mercati agroalimentari all'ingrosso: le strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca;
o) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
p) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;
q) superficie coperta di un edificio: la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
r) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e loro successive modifiche e integrazioni;
t) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento;
u) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno;
v) silenzio assenso: il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;
w) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.
w quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2007
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
5Lettera s) del comma 1 sostituita da art. 52, comma 1, L. R. 26/2012
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
8Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
9Parole soppresse alla lettera m) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
10Parole soppresse alla lettera s) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
11Lettera w bis) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
12Lettera w ter) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
13Parole soppresse alla lettera p) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2016
14Lettera w quater) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 15/2020
15Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
16Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
17Lettera i) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
18Parole aggiunte alla lettera s) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
19Parole soppresse alla lettera w) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
Art. 3
 (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. La vendita dei farmaci di cui all' articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 248/2006 , avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2, quarto periodo.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2016
Art. 4
 (Esclusioni)
1. La presente legge non si applica nei confronti delle seguenti categorie:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli), e successive modifiche;
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche;
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui), e successive modifiche; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche;
f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, e loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitino la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;
j) espositori a mostre e fiere campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni espositive;
k) enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;
l) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
m) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;
n) gestori di teatri, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
o) gestori di musei pubblici e privati per la vendita di merci effettuata in tali luoghi.
o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
(1)
Note:
1Lettera o bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 22, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
CAPO II
 Esercizio dell'attività
Art. 5
 (Requisiti morali e professionali)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.
4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2016
Art. 6
 (Requisiti morali e condizioni ostative)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale .
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 7/2007
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2008
4Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
8Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
9Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
10Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 7
 (Requisiti professionali)
1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 .
3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2007
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
6Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
7Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
8Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
9Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
Art. 8
 (Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 , vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.
3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.
3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
6Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
7Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
8Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
9Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018
10Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018
11Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 7, comma 1, L. R. 3/2020
12Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 12, L. R. 22/2020
13Parole sostituite al comma 3 ter da art. 4, comma 1, L. R. 5/2023
14Parole sostituite al comma 3 ter da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 9
 (Commissione d'esame)
1. A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:
a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;
c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;
d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;
d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;
e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;
f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.
1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
5Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
Art. 9 bis
 (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:
a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante dei docenti del corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2018
Art. 10

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016