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Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.





Art. 98
 (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia)
1. E' istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, a cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate da:
a) conferimenti di fondi ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato e di enti economici pubblici e privati;
c bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;
d) rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
e) interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
3. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia.
3.1. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, degli uffici e delle relative pertinenze, e per l'acquisto di beni strumentali all'attivita' esercitata, al rafforzamento delle strutture aziendali.
3.2. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere attivati anche in forma di prestito partecipativo per favorire, in particolare, la capitalizzazione e la ricapitalizzazione delle imprese beneficiarie.
3 bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonche' per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Con regolamento sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al presente articolo e definiti i criteri, la procedura e le modalita' d'intervento.
5. L'amministrazione del Fondo e' affidata a un Comitato di gestione con sede presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA che assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato medesimo, ai sensi del comma 14.
6. Il Comitato di gestione e' nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive, ed e' composto da:
a) il Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto commerciale;
b) quattro componenti, scelti tra i nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto commerciale;
c) due funzionari regionali designati, quali esperti, dall'Assessore alle attivita' produttive.
6 bis. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 5.
8. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.
9. Qualora nel corso del mandato si rendesse necessario sostituire uno o piu' componenti del Comitato, si provvede con le modalita' indicate al comma 6, con effetto fino alla scadenza del quadriennio.
10. Al Presidente del Comitato e' attribuita un'indennita' mensile di carica e ai componenti un gettone di presenza giornaliero per la partecipazione alle sedute, determinati e aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'articolo 17 (Aggiornamento periodico delle indennita') della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonche' sulle modalita' di funzionamento del Comitato.
12. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennita' di carica e di presenza di cui al comma 10, fanno carico al Fondo.
13. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale attivita' produttive, la vigilanza sulla gestione del Fondo.
14. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
15. La convenzione di cui al comma 14 deve disciplinare le forme di assistenza tecnica e organizzativa e in particolare disciplinare le modalita' e i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonche' le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui ai commi 7 e 14 e fissare, in relazione all'attivita' prevista al comma 5, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo.
16. La convenzione di cui al comma 14 e' stipulata dall'Assessore alle attivita' produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Sostituite parole al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007
2Aggiunto il comma 6 bis da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007
3Integrata la disciplina da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005
4Sostituite parole alla lettera c ), comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008
5Abrogate parole al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008
6Sostituite parole al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008
7Sostituito il comma 16 da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008
8Aggiunta la lettera c bis ), comma 2 da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009
9Aggiunto il comma 3 bis da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
10Aggiunto il comma 3 ter da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
11Aggiunto il comma 3 .1 da art. 2, comma 46 lettera a ), L. R. 24/2009
12Aggiunto il comma 3 .1.1 da art. 2, comma 46 lettera a ), L. R. 24/2009
13Sostituite parole al comma 4 da art. 2, comma 46 lettera b ), L. R. 24/2009
14Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009
15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 110, comma 20 bis.1 della presente legge.


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