Art. 96
(Finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di sette anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attivita' esercitata, nonche' al rafforzamento delle strutture aziendali.
2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. Con regolamento sono definiti i criteri, la procedura e le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'
articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, e successive modifiche.
4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione, nel rispetto della procedura e delle modalita' di cui al comma 3, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive.
Note:
1Abrogate parole al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008
2Integrata la disciplina da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
3Sostituite parole al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
5Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
6Integrata la disciplina da art. 2, comma 68 lettera d ), L. R. 24/2009