LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 101
 (Assegnazione fondi)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell' articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 7/2000 .
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.
5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
2Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
5Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
6Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
8Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
9Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
10Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
11Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023