LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 39
 (Subingresso)
1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 è effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 4 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 5/2023