LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 30
 (Deroghe per le località a prevalente economia turistica)
1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.
2.  
( ABROGATO )
3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.
3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.
3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.
3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.
3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
5Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
8Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
9Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
10Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
11Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
12Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.