LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 114
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 3, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 5, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 85, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9139 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 89, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3010 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9249 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 92, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3011 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
7. In relazione al disposto di cui all'articolo 110, commi 19 e 20, gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 95, comma 1, e 96, comma 1, continuano a far carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.5.360.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9321 e 9322 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 98, comma 2, lettere a) e b), in relazione al disposto di cui al comma 1 del medesimo articolo 98, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.5.360.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9311 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 99, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9132 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
10. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9094, 9098, 9099, 9102, 9104, 9105, 9112 e 9116 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
12. In relazione al disposto di cui all'articolo 106, comma 8 - a decorrere dall'anno 2006 - gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2002, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la soppressione delle parole <<a Consorzi turistici e>> e con l'inserimento delle parole <<alle stesse società d'area>> dopo la parola <<nonché>>.
13. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 8 - a decorrere dall'anno 2006 - continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Spese per la partecipazione ai Consorzi turistici anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata 'Turismo Friuli Venezia Giulia' (TurismoFVG)>>.