Art. 25
(Rete regionale dell'innovazione)
1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dell'innovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per l'innovazione e dalle università al sistema produttivo regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le università regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l'innovazione a prevalente partecipazione pubblica.
3. Per la gestione della rete regionale dell'innovazione la Regione si avvale del supporto di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonché da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.
4. Alla rete regionale dell'innovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.