LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 21
 (Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:
a) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;
b) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle università, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo all'interno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o società consortili;
c) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e all'avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 8/2010
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 8/2010
3Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2010