LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 11
 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone)
1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:
a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:
a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;
b) i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;
c) le società di servizi alle imprese, le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.
3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009