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Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 30
 (Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
2. Il programma delle iniziative di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente e lavori pubblici.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9477 (1.1.142.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi in materia di ricostruzione, con la denominazione <<Spese per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2005.
4. All'onere di 400.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 400.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dalla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 93, L. R. 1/2007