LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 3
 (Assegnazione alloggi ricostruiti)
1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve, a tutti gli effetti, le istanze di contributo presentate da soggetti non titolari del diritto di proprietà sull'immobile demolito, ma facenti parte al 6 maggio 1976 del nucleo familiare del proprietario.
2. L'assegnazione è disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.