LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 24
 (Revisione progettuale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), sono estese alle prestazioni di revisione progettuale svolte da professionisti singoli o associati in presenza di un incarico conferito dal Comune, la cui operatività era però subordinata all'avvenuto affidamento della direzione lavori da parte dell'Ufficio tecnico della Segreteria Generale Straordinaria, che non è stato disposto, purché le medesime siano riconosciute utili dal Comune con atto formale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.