LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 11
 (Adeguamento antisismico. Ammissibilità)
1. Gli interventi ai sensi della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che prevedano, per ragioni di pubblico interesse imposte dall'Amministrazione comunale, la parziale demolizione e l'arretramento dell'edificio, sono ammissibili a contributo anche se le trasformazioni dell'edificio eccedono la necessità di adeguamento antisismico ed alterano l'originale volumetria e distribuzione degli spazi.