LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 5
 (Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)
1. Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:
a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.
2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).
3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.