LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 18
 (Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)
1 È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;
b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.
3. La Commissione è composta da:
a) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;
b) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato;
c) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
d) due esperti in pediatria;
d bis) un esperto in infettivologia;
e) un pediatra di libera scelta;
f) un medico di medicina generale;
g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.
6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.
7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2006
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 2, L. R. 19/2006
3Comma 4 sostituito da art. 25, comma 3, L. R. 19/2006