LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 14
 (Comitato di coordinamento pedagogico)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;
b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
d) propone e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da:
a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
c)   ( ABROGATA )
d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso.
7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006
3Comma 4 abrogato da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
5Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
8Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2010
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2010
10Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 7/2010
11Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12Parole aggiunte al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010