LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Capo VI
 Norme finali
Art. 28
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
f)   ( ABROGATA )
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
Art. 29
 (Norme transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere gestiti e avviati anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
(6)
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
a) i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e di cui al presente articolo;
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
(7)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 20/2015
6Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 5 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
Art. 31
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale 32/1987;
b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale 32/1987);
c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
k) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006
3Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006
4Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006
Art. 32
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
2Comma 5 abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006