LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Capo II
 Soggetti istituzionali
Art. 10
 (Attività dei Comuni)
1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:
a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
Art. 11
 (Attività delle Province)
1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.
Art. 12
 (Attività delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.
2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.
Art. 13
 (Attività della Regione)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:
a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
d) le priorità di finanziamento degli interventi;
e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi;
d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20;
e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L'Amministrazione regionale può predisporre, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle dichiarazioni di inizio attività e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006
2Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 45, L. R. 22/2007
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
6Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
7Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
9Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
10Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
11Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010
13Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 8, L. R. 11/2011
Art. 14
 (Comitato di coordinamento pedagogico)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;
b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
d) propone e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da:
a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
c)   ( ABROGATA )
d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso.
7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006
3Comma 4 abrogato da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
5Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
8Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2010
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2010
10Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 7/2010
11Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12Parole aggiunte al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010