LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 28
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
f)   ( ABROGATA )
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010