LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 18
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.
2. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Comma 2 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 7/2010
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010
8Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 10, L. R. 11/2011
9Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 11/2011