Art. 15 bis
(Fondo per le spese di investimento)
1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati.
2.
Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
3 ter. Al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al medesimo comma 1 e per un importo non superiore al 10 per cento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 12/2009
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 17, L. R. 12/2009
3Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 7/2010
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010
5Comma 3 ter aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010
6Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 28, L. R. 18/2011
7Comma 3 ter sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 18/2011
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2013