LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 13
 (Attività della Regione)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:
a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
d) le priorità di finanziamento degli interventi;
e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi;
d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20;
e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L'Amministrazione regionale può predisporre, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle dichiarazioni di inizio attività e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006
2Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 45, L. R. 22/2007
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
6Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
7Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
9Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
10Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
11Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010
13Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 8, L. R. 11/2011