LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 57
 (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)
1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.
2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EURopean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.
3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.
Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 17/2020