LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 31
 (Promozione di nuove attività imprenditoriali)
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020