LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 26
 (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)
1. I Centri per l’Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.
3. Con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015 , gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
3 bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2018
4Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020