LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 21 ante
 (Rete regionale del lavoro)
1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.
b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.
(3)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020