Art. 27
(Orientamento)
1. La Regione promuove l'orientamento delle persone come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialita' e delle aspirazioni individuali, in relazione alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo e ai processi di transizione e crescita professionale, nonche' all'autoimprenditorialita' e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.
2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, per il tramite delle strutture regionali di orientamento di cui alla
legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e successive modifiche, persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, disciplina gli standard essenziali dei servizi per l'orientamento al lavoro erogati dalle Province attraverso i Centri per l'impiego.
4. Nell'ambito del Programma triennale la Regione definisce interventi di sostegno per il potenziamento della rete pubblica dei servizi di orientamento al lavoro.