LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2005
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

CAPO II
 Attuazione della direttiva 2003/4/CE
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009
Art. 13
 (Informazione ambientale)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.
Art. 14
 (Accesso all'informazione ambientale)
1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.
2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.
3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 15
 (Diffusione dell'informazione ambientale)
1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.
2. L'informazione ambientale comprende almeno:
a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.
3. I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.