LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.900.516.820,66 euro, suddivisi in ragione di 8.243.665.642,37 euro per l'anno 2005, di 7.415.376.187,07 euro per l'anno 2006 e di 7.241.474.991,22 euro per l'anno 2007, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2005-2007 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.080.060.992,69 euro, suddivisi in ragione di 426.059.129,29 euro per l'anno 2005, di 374.921.733,53 euro per l'anno 2006 e di 279.080.129,87 euro per l'anno 2007.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2005 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 426.059.129,29 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2005 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2002, 2003 e 2004 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, nel triennio 2005-2007 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 426.059.129,29 euro per l'anno 2005.
7. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2005 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 426.059.129,29 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2005-2007, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di Buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 426.059.129,29 euro, nell'ambito del programma EMTN già depositato presso la Borsa del Lussemburgo, ovvero di un nuovo programma EMTN nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 417.183.051,33 euro.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
11. L'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere idonee garanzie. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati le garanzie più idonee i cespiti di entrata cui far riferimento.
13. All'articolo 1 della legge regionale 1/2004 (Legge Finanziaria 2004) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi d'imposta, è ridotta per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (AIA) nelle seguenti misure:
a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.>>;

b)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede legale al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce.>>;

c)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002, e dell'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).>>;

d)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. I contribuenti di cui al comma 13 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi ai periodi d'imposta indicati al medesimo comma.>>;

e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
14. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati in complessivi 768.770.000 euro, suddivisi in ragione di 2.770.000 euro per l'anno 2005, di 383 milioni di euro per l'anno 2006 e di 383 milioni di euro per l'anno 2007 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 34.539.110 euro, suddivisi in ragione di 13.964.110 euro per l'anno 2005, di 14.362.500 euro per l'anno 2006 e di 6.212.500 euro per l'anno 2007 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
15. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d ter), come aggiunta dall'articolo 6, comma 43, della legge regionale 23/2002, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 9.892.570 euro, suddivisi in ragione di 8.325.200 euro per l'anno 2005, di 1.312.490 euro per l'anno 2006 e di 254.880 euro per l'anno 2007;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 10.452.304,92 euro, suddivisi in ragione di 8.321.794,92 euro per l'anno 2005, di 1.602.220 euro per l'anno 2006 e di 528.290 euro per l'anno 2007;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 208 milioni di euro, suddivisi in ragione di 185 milioni di euro per l'anno 2005, di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 13 milioni di euro per l'anno 2007;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 49.722,21 euro, suddivisi in ragione di 16.574,07 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.838.438,01 euro, suddivisi in ragione di 4.612.812,73 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 4.612.812,55 euro per l'anno 2007;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.753.964,16 euro, suddivisi in ragione di 4.584.654,72 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 17.298.000 euro, suddivisi in ragione di 8.649.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;
h) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 2.765.170,41 euro, suddivisi in ragione di 921.723,47 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;
i) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 84.806.054,99 euro, suddivisi in ragione di 23.368.934,59 euro per l'anno 2005, di 25.968.934,59 euro per l'anno 2006, e 35.468.185,81 euro per l'anno 2007.
j) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese): 4.938.035,69 euro per l'anno 2005.
Note:
1Lettera e) del comma 13 abrogata da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2Lettera f) del comma 13 abrogata da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015