LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo II
 Modifiche alla legge regionale 7/1988
Art. 2
 (Direzioni centrali e servizi. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 
1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.
3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.>>.

Art. 3
 (Definizione. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 30 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 
1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.
2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.>>.

Art. 4
 (Gruppi di lavoro. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 32 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 
1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera uu), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.