LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Capo IV
 Interventi a favore dei professionisti
Art. 6
 (Aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.
2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 6 bis
 (Formazione professionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016
Art. 7
 (Certificazioni di qualità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.
Art. 8
 (Cooperative di garanzia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:
a) siano costituite da almeno 100 professionisti;
b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.

Art. 9
 (Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015
Art. 10
 (Interventi a favore delle persone)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016
Art. 11
 (Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.
1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015
Art. 11 bis
 (Interventi a favore dei giovani)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 22/2021
Art. 12
 (Regolamenti d'esecuzione)
1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 12 bis
 (Presentazione delle istanze di contributo)
1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.
2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.
4. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
5. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;
b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.