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Legge regionale 2 aprile 2004, n. 12

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/04/2004
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
110.01 - Rapporti con lo Stato

Art. 1
 (Istituzione e compiti)
1. Al fine di assicurare il più ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia, è istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo Statuto.
2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:
a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;
c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.