LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 6 ter
 (Termini dei procedimenti)
1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.