LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 32
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:
a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);
b) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);
c) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori>> e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);
d) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);
e) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);
f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:
I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):
a) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
b) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);
c) per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);
d) per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);
e) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
f) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);
g) per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
h) per le finalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);
i) per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva>> e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica>> e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:
I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
IV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione <<Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero>>, con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 5, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 31, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.420 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);
b) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);
c) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:
I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
b) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2003