LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 30
 (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18 bis, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.
4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16, 18 bis e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019