LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7

Disciplina del settore fieristico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/2003
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 6
 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.
2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.
3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.
d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;
d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 2 sostituito da art. 28, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
3Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 28, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
4Lettera d ter) del comma 3 aggiunta da art. 28, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019