LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.
2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1. I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto del contributo.
3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.
Note:
1Articolo interpretato da art. 5, comma 47, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 42, L. R. 22/2007
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 82, L. R. 30/2007
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 81, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 9/2008
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 14, L. R. 5/2013
6Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.