LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

CAPO VI
 Disposizioni finali
Art. 25
 (Norme finali)
1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni dell’articolo 17, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.
3. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 15/2018