LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

CAPO IV
 Referendum consultivo facoltativo
Art. 21
 (Disciplina del referendum consultivo facoltativo)
1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.
3 bis. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 15/2018